Non sono previsti costi a carico dell’utente; nel caso l’eventuale consumo anomalo risulti già fatturato in bolletta l’utente è tenuto ad inoltrare “Richiesta attivazione tutele in caso di perdite occulte” entro la scadenza della stessa.
PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER PERDITA OCCULTA
La richiesta Attivazione tutele in caso di perdite occulte deve essere presentata al Gestore allegando alla richiesta una relazione sintetica di chi ha effettuato la riparazione, con rilievi fotografici.
Nei casi di indisponibilità iniziale della documentazione da allegare, quest’ultima potrà essere trasmessa in un momento successivo.
Il gestore ha la facoltà di verificare, anche sul posto, la congruenza della documentazione presentata e dei lavori eseguiti.
La richiesta Attivazione tutele in caso di perdite occulte può essere accolta se:
- il consumo è superiore a 50 metri cubi e supera di almeno il 50% il consumo medio giornaliero di riferimento dello stesso periodo;
- sono trascorsi almeno 365 giorni solari dalla precedente richiesta;
- la perdita non è dovuta a galleggianti, valvole/rubinetti rotti od altri apparati idraulici visibili direttamente o comunque ispezionabili secondo la normale diligenza richiesta per il controllo dei beni di proprietà.
In caso di accoglimento della richiesta, il ricalcolo per perdita occulta viene applicato sui consumi eccedenti il consumo medio giornaliero, riferiti al periodo intercorrente fra la data della presunta perdita e la data della riparazione.
In caso di rifiuto il gestore invierà al contraente comunicazione scritta per notificare e motivare l’esito negativo.
PROCEDURA E MODALITÀ DI RICALCOLO DELLA PERDITA OCCULTA
Il ricalcolo per perdita occulta è determinato applicando, al totale dell’importo relativo ai consumi eccedenti, riscontrabile dalla bolletta emessa, la decurtazione del 50% del consumo storico dello stesso periodo o del periodo precedente qualora l’utenza abbia età inferiore ad un anno.
Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.
La tutela viene applicata anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
In merito al servizio di acquedotto viene applicato una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%.
A seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, è inoltre previsto l’esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
Il presente contenuto è conforme a quanto disposto dall’Autorità di Regolazione (ARERA) e precisamente all’Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR